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Statuto

ART. 1 (denominazione e sede)

  1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "V.A.R.O.M.".
  2. L'associazione ha sede in Provincia di Trento, nel comune di Riva del Garda; opera nel territorio di Riva del Garda, essa intende operare anche in Romania

ART. 2 (natura e limiti)

  1. L'associazione di volontariato "V.A.R.O.M." è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge n. 266 del 1991 nonché delle altre leggi statali e provinciali.
  2. L' assemblea potrà approvare un regolamento per disciplinare, in armonia con lo statuto, ulteriori aspetti relativi al funzionamento e all'attività del gruppo.

ART. 3 (statuto)

  1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione.
  2. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione della assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

ART. 4 (scopi)

  1. L'associazione di volontariato "V.A.R.O.M." persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale, e non persegue scopi di lucro.
  2. Le specifiche finalità dell'associazione di volontariato sono:
    1. svolgere attività e adottare iniziative, anche in collaborazione con altre realtà del volontariato, di educazione alla mondialità (ovvero tese a diffondere una cultura di pace e di accoglienza) a favore della popolazione del territorio di Riva del Garda;
    2. operare un'attività di sensibilizzazione rivolta al raccoglimento di aiuti materiali per la popolazione delle aree depresse della Romania e della Repubblica Moldava;
    3. organizzare periodiche spedizioni in Romania del materiale raccolto, nell'ottica di una cooperazione umanitaria internazionale;
    4. adottare iniziative nel comune di Riva del Garda al fine di organizzare degli scambi culturali ed educativi con le popolazioni delle zone depresse dell'Est europeo. In particolare sostenere importanti attività sociali in Romania e nella Repubblica Moldava come, per esempio, il recupero alcolisti, la logopedia, l'appoggio ad orfanotrofi e ad istituzioni che operano per la riabilitazione di disabili fisici e mentali, la sovvenzione con borse di studio a studenti meritevoli ma realmente impediti economicamente a proseguire gli studi, e l'adozione a distanza di bambini di famiglie bisognose e povere;

ART. 5 (aderenti)

  1. Possono aderire all'associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividano le finalità.
  2. L'ammissione è deliberata, su domanda del richiedente, dall'assemblea o dal direttivo.
  3. L'aderente all'assemblea che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea e secondo quanto stabilito dal regolamento.

ART. 6 (diritti dei soci)

  1. Gli aderenti hanno diritto di eleggere il presidente e il direttivo dell'associazione.
  2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
  3. Gli aderenti hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

ART. 7 (doveri dei soci)

  1. Gli aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
  2. Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

ART. 8 (organi)

  1. Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente.
  2. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

ART. 9 (assemblea)

  1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione, ed è presieduta dal presidente dell'associazione.
  2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e può essere convocata a richiesta di un quinto degli aderenti.
  3. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto ai soci inviato almeno dieci giorni prima con indicazione degli argomenti da trattare.

ART. 10 (validità dell'assemblea)

  1. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione, con un quarto dei soci.
  2. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Le modificazioni allo statuto, nonché lo scioglimento dell'associazione devono essere approvate a maggioranza di due terzi dei componenti.
  3. Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo altro socio.

ART. 11 (verbalizzazioni)

  1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
  2. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia.

ART. 12 (consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è composto di tre membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.
  2. Il consiglio direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, delibera a maggioranza dei presenti.
  3. Il direttivo svolge, su indicazione dell'assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione di volontariato.

ART. 13 (presidente)

  1. Il presidente è eletto in seno al consiglio direttivo tra i suoi componenti.
  2. Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  3. Il presidente è il rappresentante legale dell'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.
  4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-presidente.

ART. 14 (risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
    1. beni, immobili e mobili, donazioni e lasciti;
    2. quote sociali e contributi degli aderenti;
    3. contributi di privati o di enti pubblici;
    4. rimborsi derivanti da convenzioni;
    5. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
  2. I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal consiglio direttivo.

ART. 15 (bilancio)

  1. Il bilancio dell'associazione è annuale, e coincide con l'anno solare.
  2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
  3. Il bilancio viene elaborato dal direttivo e sottoposto all'assemblea per l'approvazione.

ART. 16 (destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi capitale)

  1. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'organizzazione.

ART. 17 (scioglimento)

  1. In caso di scioglimento i beni saranno devoluti ad altra organizzazione di volontariato operante in settore analogo.

ART. 18 (rinvio)

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile che regolano le associazioni non riconosciute e le altre leggi in vigore.
Ultima modifica: 9.02.2015 20:10
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