Support Assets
Esistono numerosi modi con i quali si può contribuire all'attività di cooperazione internazionale della nostra Organizzazione.
- Humanitarian aid
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Ogni anno vengono spediti tre o quattro TIR di materiale (vestiti, alimentari, medicinali, strumentazione sanitaria). Quindi qualora si abbia a disposizione del materiale da donare per delle specifiche esigenze si può prendere contatto con Don Giorgio per posta elettronica o per telefono. Per esempio l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e la Lavanderia Industriale ZBM hanno ceduto alla nostra Organizzazione più di cento letti attrezzati ed altro materiale ospedaliero che è stato inviato all'Ospedale di Roman. Oppure il Consorzio Padano Ortofrutticolo ha donato in questi anni numerose tonnellate di passata di pomodoro che sono state trasportate in Romania e distribuite alla popolazione. Numerose persone portano inoltre indumenti invernali e materiale di ogni genere.
In particolare ringraziamo i seguenti organismi dai quali riceviamo da tempo un fondamentale aiuto:
- 5 Per Mille
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All'atto della compilazione del CUD o della dichiarazione dei redditi tramite modello 730 o UNICO, si può decidere di devolvere il 5 per mille dell'IRPEF (imposta IRE) a favore della nostra Organizzazione, indicando negli opportuni spazi il nostro codice fiscale 93014190222, come si può vedere nelle seguenti figure.
Ogni contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione. È consentita una sola scelta di destinazione. Inoltre la scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille non sono alternative fra loro per cui si possono utilizzare entrambe.
- Donations
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Per sostenere economicamente specifici progetti si possono fare delle donazioni tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato alla nostra Organizzazione presso la filiale di Varone della UniCredit Banca con le seguenti coordinate IBAN: IT 27 H 02008 35320 000040003941. In tal caso verrà sempre rilasciata a ciascun donatore una opportuna ricevuta necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali di seguito esposte.
Di seguito vengono elencate le principali agevolazioni fiscali per persone fisiche ed aziende in merito alle erogazioni liberali devolute in favore delle Organizzazioni di Volontariato.
Persone Fisiche
Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) le erogazioni liberali in denaro fino a quattro milioni di lire (2.065,83 EURO), effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali a favore delle ONLUS, sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19%. La stessa detrazione è prevista per i soci delle società semplici, nel limite della partecipazione di ciascuno agli utili. Per accedere a tali agevolazioni, occorre rispettare le seguenti condizioni:
il versamento delle erogazioni e dei contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 (pagamento con mezzi diversi dal contante come carte di credito, assegni circolari o assegni bancari);
il privato deve conservare la ricevuta di donazione emessa dall'associazione beneficiaria.
Imprese
Ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera h) ed i) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) ed ai sensi dell'articolo 13, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460:
sono deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni liberali effettuate a favore delle ONLUS per un importo non superiore a quattro milioni di lire (2.065,83 EURO) o al 2% del reddito d'impresa (articolo 100, comma 2, lettera h) del T.U.I.R); i due limiti operano alternativamente, pertanto si può scegliere il più conveniente;
le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi a favore delle ONLUS sono deducibili nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (articolo 100, comma 2, lettera i) del T.U.I.R.);
le imprese produttrici o commerciali operanti nel settore alimentare e farmaceutico, in alternativa all'usuale eliminazione dal circuito commerciale, possono cedere gratuitamente propri prodotti alle ONLUS; dette cessioni non costituiscono ricavo ai sensi dell'articolo 85, comma 2 del T.U.I.R. (articolo 13, comma 2 del D.Lgs. 460/1997);
le imprese produttrici o commerciali operanti in settori diversi dall'alimentare e farmaceutico, possono cedere gratuitamente propri prodotti alle ONLUS entro il limite di due milioni di lire del costo sostenuto per produrre o acquistare i prodotti in oggetto; le cessioni gratuite in questione vengono considerate erogazioni liberali ed il loro valore di acquisto o produzione concorrerà alla formazione del limite massimo di deducibilità (quattro milioni di lire o al 2% del reddito) (articolo 13, comma 3 del D.Lgs. 460/1997).
Per accedere alle agevolazioni di cui ai punti c. e d., occorre rispettare le seguenti condizioni (articolo 13, comma 4 del D.Lgs. 460/1997):
per ogni singola cessione, occorre dare preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevuta, al competente ufficio delle entrate; per beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati da tale obbligo;
l'impresa cedente deve annotare nei registri IVA o in apposito prospetto, la quantità e la qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese; tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni;
l'impresa cedente deve conservare la ricevuta di donazione emessa dall'associazione beneficiaria.
Nuova Normativa
Infine per quanto concerne sia le persone fisiche che le imprese ai sensi dall'articolo 14 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e della relativa Legge di conversione del 14 maggio 2005, n. 80, sono deducibili dal reddito le erogazioni liberali in denaro o in natura fino a 70.000,00 EURO o al 10% del reddito stesso, subordinando la possibilità di beneficiare di tale agevolazione all'osservanza, da parte del destinatario delle erogazioni, di appositi vincoli contabili e di bilancio, che la nostra Organizzazione soddisfa a partire dal 1 gennaio 2006.
Esenzioni
Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della Legge 11 agosto 1991, n.266 gli atti connessi allo svolgimento delle attività delle Organizzazioni di Volontariato sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.
Ai sensi dell'articolo 27-bis), comma 1, della Tabella allegata al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle ONLUS (articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 1 del D.Lgs. 460/1997).
Ai sensi dell'articolo 13-bis), comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative (articolo aggiunto dall'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 460/1997).
A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'articolo 10, comma 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, le Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle Organizzazioni di Volontariato medesime.
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